[1]Articolo XXX SPIEGAZIONE DEI TERMINI

[2]Nell'interpretare le disposizioni del presente Accordo, il Fondo ed i suoi membri dovranno attenersi a quanto segue:

  • a)Le disponibilita' del Fondo nella valuta di un paese membro nel Conto risorse generali comprenderanno qualsiasi titolo accettato dal Fondo ai sensi dell'articolo III, sezione 4.
  • b)Per accordo stand-by deve intendersi una decisione del Fondo in virtu' della quale viene assicurata ad ogni paese membro la possibilita' di effettuare acquisti sul Conto risorse generali, in conformita' con i termini previsti nella decisione del Fondo, per un periodo determinato e fino ad un determinato ammontare.
  • c)Per acquisto della tranche di riserva deve intendersi quello effettuato, da parte di un paese membro, dei diritti speciali di prelievo, oppure della valuta di un altro paese membro contro propria moneta, purche' tale acquisto non abbia l'effetto di portare le disponibilita' del Fondo della moneta di tale paese membro nel Conto risorse generali oltre la sua quota. Resta inteso, tuttavia, che ai fini di questa definizione, il Fondo puo' escludere gli acquisti e le disponibilita' dipendenti da:
  • 1)politiche relative all'utilizzo delle sue risorse generali per il finanziamento compensativo delle fluttuazioni delle esportazioni;
  • 2)politiche relative all'utilizzo delle sue risorse generali in relazione al finanziamento di contributi ad accordi cuscinetto (buffer stocks) internazionali per le materie prime e
  • 3)altre politiche relative all'utilizzo delle sue risorse generali in rapporto alle quali, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Fondo decida di operare un'esclusione.
  • d)Pagamenti per operazioni correnti si intendono quei pagamenti che non abbiano lo scopo di trasferire capitali e comprendono senza limitazioni:
  • 1)tutti i pagamenti connessi col commercio estero ed altri affari correnti compresi i servizi, le normali facilitazioni bancarie e creditizie a breve termine;
  • 2)pagamenti dovuti per interessi su prestiti o come reddito netto di altri investimenti;
  • 3)pagamenti di modesti importi dovuti per l'ammortamento di prestiti o di investimenti diretti; e
  • 4)modeste rimesse per spese familiari di sostentamento. Il Fondo puo', dopo consultazione con i paesi membri interessati, stabilire se determinate transazioni particolari debbano essere considerate transazioni correnti o movimenti di capitali.
  • e)Per assegnazione cumulativa netta di diritti speciali di prelievo deve intendersi l'ammontare totale dei diritti speciali di prelievo assegnati ad un partecipante, meno quella parte degli stessi diritti che siano stati annullati ai sensi dell'articolo XVIII, sezione 2, lettera a).
  • f)Per valuta liberamente utilizzabile deve intendersi la valuta di un paese membro che il Fondo constata essere: 1) di fatto, ampiamente utilizzata per effettuare pagamenti nelle transazioni internazionali, e 2) largamente negoziata nei principali mercati valutari.
  • g)Tra i paesi che erano membri alla data del 31 agosto 1975 si riterra' incluso ogni paese membro che abbia accettato di partecipare al Fondo dopo tale data, conformemente ad una risoluzione del Consiglio dei Governatori adottata prima di tale data.
  • h)Per transazioni del Fondo deve intendersi lo scambio di attivita' monetarie presso il Fondo contro altre attivita' monetarie. Per operazioni del Fondo devono intendersi altre forme di utilizzo o di acquisizione di attivita' monetarie da parte del Fondo.
  • i)Per transazioni in diritti speciali di prelievo deve intendersi lo scambio di diritti speciali di prelievo contro altre attivita' monetarie. Per operazioni in diritti speciali di prelievo devono intendersi altre forme di utilizzo dei diritti speciali di prelievo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;882~emendamento-artxxx · fonte su Normattiva