[1]Articolo VII REINTEGRAZIONE E VALUTE SCARSE
[2]Sezione 1. - Misure per reintegrare le disponibilita' di valute del Fondo
[3]Il Fondo puo', qualora lo ritenga utile per reintegrare le sue disponibilita' nella valuta di qualsiasi paese membro nel Conto risorse generali di cui abbia bisogno per le sue transazioni, prendere l'una o l'altra, delle seguenti misure, o entrambe:
- 1)proporre al paese membro che, nei termini ed alle condizioni concordate fra il Fondo ed il paese membro, quest'ultimo presti la sua valuta al Fondo, o che, con l'approvazione del paese membro, il Fondo prenda a prestito tale valuta da qualche altra fonte o entro o fuori i territori del paese membro; ma nessun paese membro avra' un qualsiasi obbligo di fare tali prestiti al Fondo o di consentire che il Fondo prenda a prestito la sua valuta da qualunque altra fonte;
- 2)chiedere al paese membro, se e' un partecipante, di vendere la sua valuta al Fondo contro diritti speciali di prelievo tenuti presso il Conto risorse generali, subordinatamente a quanto previsto all'articolo XIX, sezione 4. Nel reintegrare le sue disponibilita' con diritti speciali di prelievo, il Fondo terra' debito conto dei principi enunciati nella sezione 5 dell'articolo XIX, in materia di designazione.
[4]Sezione 2. - Scarsita' generale di una valuta
[5]Se il Fondo rileva che si sta manifestando una scarsita' generale di una particolare valuta, esso ne puo' informare i paesi membri e compilare un rapporto che ne esponga le cause e contenga le raccomandazioni piu' adatte a porvi rimedio. Un rappresentante del paese membro per la cui valuta la questione si presenti, partecipera' alla redazione del rapporto.
[6]Sezione 3. - Scarsita' delle disponibilita' del Fondo
- a)Nel caso diventasse evidente per il Fondo che la valuta di un paese membro sia richiesta in modo tale da minacciare seriamente la capacita' del Fondo di fornire tale moneta, il Fondo, sia che abbia o no predisposto una relazione ai sensi della sezione 2 di questo articolo, dichiarera' in via ufficiale che tale valuta e' scarsa, e da quel momento, ripartira' le sue disponibilita' attuali e future di tale scarsa valuta secondo i bisogni relativi dei paesi membri, la generale situazione economica internazionale e qualunque altra considerazione attinente al problema. Il Fondo predisporra' anche una relazione sui provvedimenti presi.
- b)La dichiarazione ufficiale ai sensi della precedente lettera a) equivarra' ad un'autorizzazione a qualunque paese membro, dopo sentito il Fondo, di imporre temporaneamente restrizioni alla liberta' delle operazioni di cambio nella valuta scarsa. Subordinatamente a quanto previsto dall'articolo IV, e dall'Allegato C, spettera' soltanto al paese membro di emanare le disposizioni di legge che stabiliscano la natura di tali restrizioni, ma esse non dovranno essere piu' severe di quanto sia necessario per contenere la domanda della valuta scarsa nei limiti delle disponibilita' presenti e future del paese membro in questione; ed esse saranno mitigate ed abrogate man mano che le circostanze lo consentano.
- c)L'autorizzazione di cui alla lettera b) verra' meno non appena il Fondo dichiari ufficialmente che la valuta in questione non e' piu' scarsa.
[7]Sezione 4. - Applicazione delle restrizioni
[8]Qualunque paese membro che imponga restrizioni riguardo alla valuta di un altro paese membro ai sensi di quanto previsto dalla sezione 3, lettera b) di questo articolo, considerera' con spirito di comprensione qualunque reclamo dell'altro paese membro circa l'applicazione di tali restrizioni.
[9]Sezione 5. - Effetto di altri accordi internazionali sulle restrizioni
[10]I paesi membri si impegnano a non invocare le obbligazioni derivanti da eventuali accordi stipulati con altri paesi membri prima del presente Accordo, e tali da impedire l'applicazione di quanto previsto da questo articolo.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
