Art. iii
[1]Articolo III.
[2]Il presente Accordo restera' in vigore tanto quanto la succitata Convenzione; salvo, tuttavia, che un qualsiasi Stato Contraente, Parte del presente Accordo, potra' denunciarlo con preavviso di un anno presentato al Governo degli Stati Uniti d'America, che immediatamente informera' tutti gli altri Stati Contraenti di tale preavviso e ritiro.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
