[1]Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 27 della Convenzione stessa.

[2]La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 23 febbraio 1961

[4]GRONCHI

[5]FANFANI - SEGNI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Testo vigente dal 13 aprile 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 379/1995

    Questione infondata
    25 luglio 1995

    Nell'impugnare, per contrasto con il diritto di difesa, l'art. 2 della legge 23 febbraio 1961, n. 215, nella parte in cui, dando esecuzione all'art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, sottoscritta a Strasburgo il 20 aprile 1959, "consente l'esperimento di rogatorie all'estero, disposte in fase dibattimentale, anche senza la presenza del difensore dell'imputato", il giudice "a quo" si basa sull'erroneo presupposto interpretativo, non corrispondente al diritto vivente, secondo cui le prove assunte nel rispetto della Convenzione sarebbero, per ciò stesso, pienamente utilizzabili. Infatti, posto che la domanda di assistenza giudiziaria crea un rapporto tra Stati, ciascuno dei quali si presenta nel proprio ordine indipendente e sovrano, il medesimo principio postula che, da un lato, l'esecuzione materiale degli atti richiesti debba necessariamente avvenire nei modi previsti dalla 'lex forì e, dall'altro, che la valutazione degli effetti che a detti atti possono essere riconosciuti vada condotta alla stregua dell'ordinamento dello Stato richiedente. Perciò, considerato che nulla afferma la Convenzione sulla utilizzabilità delle prove assunte per rogatoria, la norma impugnata, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente vincolata dal rispetto della garanzia sancita dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, non solo consente che il giudice italiano, prima dell'espletamento dell'atto, si avvalga di tutte le facoltà riconosciutegli dalla Convenzione medesima per ottenere il consenso dello Stato richiesto in ordine alla presenza delle parti interessate, ma neppure preclude, in alcun modo, all'Autorità giudiziaria di procedere alla valutazione della eventuale contrarietà, ai principi fondamentali del nostro ordinamento, dell'atto assunto per rogatoria, e, quindi, di accertare, caso per caso, se il contenuto dello stesso, per le modalità con cui si è formato, possa o meno essere utilizzato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1961, n. 215). - V. massima precedente. red.: G.C. rev.: S.P.

    Art. 24 cost. · Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-02-23;215~art2 · fonte su Normattiva