Per stabilire l'elenco dei beni soggetti al trasferimento in proprieta' dell'Unione Sovietica, conforme niente all'art. 1 del presente Accordo, e per definire il loro valore verranno istituite su basi paritetiche, delle Commissioni Miste, rispettivamente in Romania, Bulgaria ed Ungheria, costituite da un rappresentante ufficiale dell'Italia, e da un rappresentante ufficiale dell'U.R.S.S. assistiti dagli esperti che saranno ritenuti necessari. Le Commissioni Miste dovranno inoltre fissare i termini e la procedura del trasferimento da parte italiana dei suddetti beni alle istituzioni ed alle organizzazioni sovietiche indicate dal Governo dell'U.R.S.S. Le Commissioni Miste dovranno ultimare il loro lavoro nel corso di sei mesi a partire dal giorno della firma del presente Accordo. Nel corso del mese successivo i due Governi si comunicheranno reciprocamente con Scambio di note, l'Accordo raggiunto tra di loro per quanto concerne il valore dei beni che vengono tra sferiti in proprieta' all'Unione Sovietica nei tre Paesi indicati e provvederanno ad informarne successivamente i quattro Ambasciatori a Roma. Il trasferimento dei suddetti beni all'Unione Sovietica sara' ultimato non piu' tardi di otto mesi dal giorno della firma del presente Accordo.

Testo vigente dal 5 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1289~accordo-art3 · fonte del testo