Le forniture previste al comma b) dell'art. 1, saranno distribuite in un periodo di cinque anni, a partire dal 15 settembre 1949, in modo che l'ammontare dei relativi pagamenti effettuati nel corso di ogni anno, corrisponda alla quinta parte della somma totale dei pagamenti per tutte le forniture nel corso di cinque anni. Resta inteso che qualora i pagamenti in qualche anno non raggiungessero il suddetto ammontare, la parte rimanente di esso sara' utilizzata nell'anno susseguente.

Testo vigente dal 5 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1289~accordo-art4 · fonte del testo