Art. 6 (Accordo)
Qualora le ditte fornitrici non eseguissero in tutto o in parte i contratti previsti dall'art. 5, la Rappresentanza commerciale dell'U.R.S.S. in Italia, o le organizzazioni economiche sovietiche, ferma restando a carico delle ditte fornitrici la responsabilita' per l'esecuzione dei contratti, avranno il diritto di rinnovare in tutto od in parte le ordinazioni con altre ditte. Tutti gli importi che le ditte fornitrici dovranno pagare ai committenti sovietici, a titolo di penali e risarcimento di danni per inadempienze contrattuali, saranno versati a cura delle ditte stesse ed accreditati, previa conversione di questi importi in dollari USA, nel conto di cui all'art. 8. Il Governo dell'U.R.S.S. avra' il diritto, per l'ammontare di tali somme, di commettere in Italia ordinazioni complementari di forniture, oltre a quelle previste all'art. 1 del presente Accordo. Dopo che le ditte fornitrici avranno eseguito le condizioni dei contratti, esse avranno diritto di ricevere le somme loro spettanti dai mezzi disponibili nel conto di cui all'art. 8 del presente Accordo.
Testo vigente dal 5 dicembre 1951
