Le ordinazioni delle merci previste nell'allegato A saranno commesse all'industria italiana dalla rappresentanza commerciale dell'U.R.S.S. in Italia, oppure, a suo nome dalle organizzazioni economiche sovietiche. Il Governo italiano prendera' tutte le misure necessarie per una tempestiva e completa esecuzione del programma delle forniture previste dal menzionato allegato A, fermo restando che le clausole tecniche ed il prezzo delle singole forniture saranno convenuti direttamente tra la Rappresentanza commerciale dell'U.R.S.S. in Italia o le organizzazioni economiche sovietiche da una parte e le ditte fornitrici dall'altra. Il prezzo sara' espresso in dollari USA. Dei contratti stipulati sara' data comunicazione al Governo italiano.

Testo vigente dal 5 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1289~accordo-art5 · fonte del testo