Art. 7 (Accordo)
Il Governo dell'U.R.S.S. conformemente al punto 4 dell'art 74-a) del Trattato di Pace, provvedera' a fornire all'Italia a condizioni commerciali i materiali che abitualmente vi vengono importati e che sono necessari per la produzione delle merci indicate nell'allegato A del presente Accordo. La nomenclatura, i quantitativi, i prezzi, i termini e le altre condizioni relativi alle forniture dei materiali sopra indicati, verranno definiti nei contratti conclusi in conformita' all'art. 5 del presente Accordo.
Testo vigente dal 5 dicembre 1951
