Art. 59 — Norme fiscali per gli interventi di recupero
Le prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi previsti dall'articolo 31 della presente legge, con esclusione di quelli di cui alla lettera a) dello stesso articolo, sono soggette alla imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del sei per cento, ridotta al tre per cento qualora gli interventi siano stati effettuati con il concorso o il contributo dello Stato o di altri enti pubblici autorizzati per legge. Le stesse aliquote si applicano alle cessioni di fabbricati, o porzioni di essi, poste in essere dalle imprese che hanno effettuato gli interventi di cui al primo comma. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al di fuori delle zone di recupero di cui all'art. 27.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 febbraio 1980, n. 31
2La L. 29 febbraio 1980, n. 31 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che il presente articolo deve intendersi nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano agli interventi di recupero, definiti dall'articolo 31, con esclusione di quelli di cui alla lettera a) di quest'ultimo articolo, anche se realizzati in assenza o all'esterno delle zone di recupero di cui allo articolo 27 della legge stessa.
Testo vigente dal 1 marzo 1980
