[1]Alla copertura degli eventuali oneri che potranno derivare allo Stato dalla esecuzione della presente legge si provvedera' con stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari 1955-56 e seguenti da autorizzarsi con apposita legge la quale dovra' anche indicare i mezzi di copertura degli oneri.

[2]Disposizioni transitorie e finali

Testo vigente dal 13 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1294~art10 · fonte del testo