[1]Alla copertura degli eventuali oneri che potranno derivare allo Stato dalla esecuzione della presente legge si provvedera' con stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari 1955-56 e seguenti da autorizzarsi con apposita legge la quale dovra' anche indicare i mezzi di copertura degli oneri.
[2]Disposizioni transitorie e finali
Testo vigente dal 13 gennaio 1958
