Sono elevati di sessanta volte i limiti originari di somma comunque indicati nella legge e nel regolamento di contabilita' generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali o in disposizioni correlative e quelli stabiliti dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Testo vigente dal 30 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-10;936~art1 · fonte del testo