I limiti di somma indicati ai commi terzo e quinto dell'articolo 52 del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quali risultano modificati dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono elevati, rispettivamente, a lire 600.000 e a lire 250.000.
Testo vigente dal 25 febbraio 1967
