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[1]Il soprassoldo mensile previsto per gli ufficiali ed i sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e' fissato, con decorrenza dal 1 luglio 1950, nelle seguenti misure:

[2]ufficiali di qualunque grado............... L. 2500 marescialli dei tre gradi ed aiutanti di battaglia.... L. 1250 sergenti e sergenti maggiori............... L. 750

Testo in vigore dal 6 febbraio 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1666~art1 · fonte del testo