Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1952 al 9 ottobre 2010. 117 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Alla copertura del maggior onere annuo di lire 26 milioni e 400.000, derivante dall'applicazione del precedente art. 1, sara' provveduto, a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, mediante una corrispondente riduzione del fondo a disposizione inscritto nel capitolo 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario e, nell'esercizio finanziario 1951-52 per lire 15.000.000 con i fondi gia' stanziati nel capitolo 39 e per lire 11.400.000 con i fondi gia' stanziati nel capitolo 40 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1666~art2 · fonte del testo