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Alla copertura del maggior onere annuo di lire 26 milioni e 400.000, derivante dall'applicazione del precedente art. 1, sara' provveduto, a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, mediante una corrispondente riduzione del fondo a disposizione inscritto nel capitolo 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario e, nell'esercizio finanziario 1951-52 per lire 15.000.000 con i fondi gia' stanziati nel capitolo 39 e per lire 11.400.000 con i fondi gia' stanziati nel capitolo 40 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1952 al 9 ottobre 2010
