Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, in nessun caso sono computabili agli effetti della esenzione dell'imposta di successione prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 aprile 1930-VIII, n. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931-IX, n. 155.
[2]Parimenti non sono computabili per l'applicazione dei benefici previsti dall'allegato B, al R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
