Art. 1
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[1]Ferme restando le altre disposizioni della legge 25 novembre 1957, n. 1138, l'indennita' di servizio speciale di favore dei funzionari di pubblica sicurezza e' stabilita, con decorrenza 1 luglio 1960, nelle seguenti misure lorde annue:
[2]Coniugati Celibi
[3]Ispettori generali capi............. 627.938 399.938 Questori..................... 617.640 389.640 Vice questori................... 54.492 374.492 Commissari capi................. 537.226 350.626 Commissari.................... 529.966 338.806 Commissari aggiunti............... 451.422 260.922 Vice commissari e Vice commissari in prova.... 373.714 189.814
Testo in vigore dal 30 maggio 1961 al 6 aprile 1963
