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[1]Ferme restando le altre disposizioni della legge 25 novembre 1957, n. 1138, l'indennita' di servizio speciale di favore dei funzionari di pubblica sicurezza e' stabilita, con decorrenza 1 luglio 1960, nelle seguenti misure lorde annue:

[2]Coniugati Celibi

[3]Ispettori generali capi............. 627.938 399.938 Questori..................... 617.640 389.640 Vice questori................... 54.492 374.492 Commissari capi................. 537.226 350.626 Commissari.................... 529.966 338.806 Commissari aggiunti............... 451.422 260.922 Vice commissari e Vice commissari in prova.... 373.714 189.814 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 marzo 1963, n. 253

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La L. 2 marzo 1963, n. 253 ha disposto (con l'art. 1) che "La Indennita' di servizio speciale prevista a favore dei funzionari di pubblica sicurezza ai sensi della legge 9 maggio 1961, n. 415, ed a favore del personale dei ruoli della polizia femminile ai sensi della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, e' stabilita nelle seguenti misure lorde mensili: Celibi Coniugati Coeffi ciente Qualifica Lire Lire 900 Ispettore generale capo di pub- blica sicurezza............... 87.300 106.300 670 Questore....................... 72.600 91.600 500 Vicequestore................... 61.200 78.700 600 Ispettrice capo................ 50.800 62.400 402 Commissario capo............... 53.300 68.900 402 Ispettrice di 1ª classe........ 43.600 53.900 402 Assistente superiore di polizia di 1ª classe.................. 33.800 39.000 325 Commissario.................... 47.700 63.600 325 Ispettrice di 2ª classe........ 38.300 48.900 325 Assistente superiore di polizia di 2ª classe.................. 28.900 34.200 271 Commissario aggiunto........... 38.000 53.800 271 Ispettrice di 3ª classe........ 30.700 41.300 271 Assistente di polizia di 1ª classe..................... 23.500 28.800 229 Vice commissario............... 29.500 41.900 229 Vice ispettrice................ 24.300 34.500 229 Assistente di polizia di 2ª classe..................... 18.900 24.100 202 Assistente di polizia di 3ª classe..................... 17.400 22.500" Ha inoltre disposto (con l'art. 6) che ha la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 1962.

Testo in vigore dal 6 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1961 al 6 aprile 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 marzo 1963, n. 253

    La L. 2 marzo 1963, n. 253 ha disposto (con l'art. 1) che "La Indennita' di servizio speciale prevista a favore dei funzionari di pubblica sicurezza ai sensi della legge 9 maggio 1961, n. 415, ed a favore del personale dei ruoli della polizia femminile ai sensi della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, e' stabilita nelle seguenti misure lorde mensili: Celibi Coniugati Coeffi ciente Qualifica Lire Lire 900 Ispettore generale capo di pub- blica sicurezza............... 87.300 106.300 670 Questore....................... 72.600 91.600 500 Vicequestore................... 61.200 78.700 600 Ispettrice capo................ 50.800 62.400 402 Commissario capo............... 53.300 68.900 402 Ispettrice di 1ª classe........ 43.600 53.900 402 Assistente superiore di polizia di 1ª classe.................. 33.800 39.000 325 Commissario.................... 47.700 63.600 325 Ispettrice di 2ª classe........ 38.300 48.900 325 Assistente superiore di polizia di 2ª classe.................. 28.900 34.200 271 Commissario aggiunto........... 38.000 53.800 271 Ispettrice di 3ª classe........ 30.700 41.300 271 Assistente di polizia di 1ª classe..................... 23.500 28.800 229 Vice commissario............... 29.500 41.900 229 Vice ispettrice................ 24.300 34.500 229 Assistente di polizia di 2ª classe..................... 18.900 24.100 202 Assistente di polizia di 3ª classe..................... 17.400 22.500" Ha inoltre disposto (con l'art. 6) che ha la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 1962.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-05-09;415~art1 · fonte del testo