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L'indennita' speciale giornaliera di pubblica sicurezza e l'indennita' giornaliera di ordine pubblico, spettanti agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonche' il soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza e l'indennita' supplementare speciale di pubblica sicurezza spettanti ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono riuniti in unica indennita' mensile che assume la denominazione di "indennita' di servizio di polizia". Le misure della indennita' di servizio di polizia di cui al precedente comma sono da ragguagliare a 30 volte la misura giornaliera delle indennita' e del soprassoldo indicati al comma stesso e soppressi dal successivo articolo 7. Agli allievi carabinieri ed agli allievi guardie di pubblica sicurezza che, per esigenze di carattere eccezionale, siano chiamati ad assolvere compiti inerenti alle funzioni di istituto dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, spetta l'indennita' di cui ai commi precedenti nella misura giornaliera pari ad un trentesimo di quella prevista per il grado di carabiniere.
Testo in vigore dal 4 maggio 1962 al 9 ottobre 2010
