Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010. 151 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'indennita' mensile di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennita' speciale di pubblica sicurezza, dovuta ai militari di truppa, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, e l'indennita' di servizio speciale dovuta ai vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabilite nelle misure mensili lorde di lire 13.900 per i celibi e lire 16.100 per gli ammogliati. Per i militari di truppa in servizio di leva e per i vigili volontari ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le indennita' di cui al comma precedente sono stabilite nelle misure mensili lorde di lire 3900 per i celibi e lire 6100 per gli ammogliati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-01-26;41~art3 · fonte del testo