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L'indennita' speciale giornaliera di polizia tributaria e l'indennita' supplementare giornaliera di polizia tributaria, spettanti agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza; nonche' il supplemento all'indennita' militare speciale di polizia tributaria, spettante ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo stesso, sono riuniti in unica indennita' mensile che assume la denominazione di "indennita' di polizia tributaria". Le misure della indennita' di polizia tributaria di cui al precedente comma sono da ragguagliare a 30 volte la misura giornaliera delle indennita' e del supplemento indicati nel comma stesso e soppressi dal successivo articolo 7. Agli allievi finanzieri che, per esigenze di carattere eccezionale, siano chiamati ad assolvere compiti inerenti alle funzioni di istituto del Corpo della guardia di finanza, spetta l'indennita' di cui ai commi precedenti nella misura giornaliera pari ad un trentesimo di quella prevista per il grado di finanziere.

Testo in vigore dal 4 maggio 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-24;193~art4 · fonte del testo