Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010. 80 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le indennita' di cui agli articoli precedenti sono corrisposte agli ufficiali nelle misure vigenti al 31 agosto 1962 e da sottufficiali ed i militari di truppa nelle misure vigenti al 31 gennaio 1962 nel caso in cui essi prestino servizio presso le amministrazioni finanziarie con il diritto all'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n. 1162. E' salva la facolta' di rinunziare al suddetto assegno mensile. In tal caso le indennita' sono corrisposte nelle misure previste dagli articoli precedenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-01-26;41~art4 · fonte del testo