Il controllo sulla conformita' delle disposizioni del presente legge degli imballaggi preconfezionati C.E.E e' effettuato dal personale degli uffici di cui al successivo articolo 15 presso il fabbricante o, quando si tratti di preimballaggi importati da Paesi non membri della C.E.E., presso i magazzini dell'importatore o de suoi aventi causa stabiliti nel territorio nazionale. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, dell'importatore o del detentore dei preimballaggi. Sono del pari a carico del predetto fabbricante, dell'importatore o del detentore di preimballaggi le spese per il trasporto del materiale metrologico necessario alle operazioni di controllo. Le somme relative alle spese previste al comma precedente sono determinate sulla base delle tariffe vigenti per la verificazione degli strumenti di misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici e versate in conto entrate del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (capitolo 3600). Al personale incaricato delle operazioni di controllo spettano le indennita' di missione ed i rimborsi previsti dalle norme vigenti per le verificazioni di strumenti di misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con propri decreti, le modalita' del controllo, tenuto conto dei metodi di riferimento di cui all'allegato II. Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno indicati gli organi competenti e le modalita' dei controlli che dovranno essere effettuati in ogni fase del commercio.

Testo vigente dal 11 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;690~art10 · fonte su Normattiva