Gli imballaggi preconfezionati C.E.E. provenienti da Paesi membri della Comunita' europea che abbiano recepito nel proprio ordinamento la direttiva comunitaria n. 76/211/CEE per i quali il controllo di cui al primo comma dell'articolo 10 precedente, ai sensi della direttiva predetta, e' effettuato dalle relative competenti autorita' - sono controllati presso i magazzini dell'importatore o dei suoi aventi causa secondo le modalita' previste nel regolamento d'esecuzione della presente legge.

Testo vigente dal 11 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;690~art11 · fonte su Normattiva