Nell'articolo 135, primo comma, dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, dopo le parole: "L'ufficiale giudiziario che" sono aggiunte le seguenti: "in materia civile e amministrativa".

Testo vigente dal 14 giugno 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-06-03;240~art3 · fonte su Normattiva