A parziale modifica dell'articolo 1 della legge 12 maggio 1942, n. 652, i gradi che possono essere attribuiti ai cancellieri della giustizia militare, iscritti di diritto nel ruolo ordinario, categoria cancellieri, del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, sono i seguenti, rispettivamente corrispondenti alle qualifiche stabilite dalla tabella n. 15 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, a fianco indicate: maggior generale: cancelliere capo del tribunale supremo militare o cancelliere capo della procura generale militare; colonnello: cancelliere capo di prima classe; tenente colonnello: cancelliere capo di seconda classe; maggiore: cancelliere capo di terza classe; capitano: cancelliere di prima classe; tenente: cancelliere di seconda classe; sottotenente: cancelliere di terza classe.

Testo vigente dal 16 dicembre 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-11-22;1175~artunico · fonte del testo