Art. unico
A parziale modifica dell'articolo 1 della legge 12 maggio 1942, n. 652, i gradi che possono essere attribuiti ai cancellieri della giustizia militare, iscritti di diritto nel ruolo ordinario, categoria cancellieri, del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, sono i seguenti, rispettivamente corrispondenti alle qualifiche stabilite dalla tabella n. 15 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, a fianco indicate: maggior generale: cancelliere capo del tribunale supremo militare o cancelliere capo della procura generale militare; colonnello: cancelliere capo di prima classe; tenente colonnello: cancelliere capo di seconda classe; maggiore: cancelliere capo di terza classe; capitano: cancelliere di prima classe; tenente: cancelliere di seconda classe; sottotenente: cancelliere di terza classe.
Testo vigente dal 16 dicembre 1967
