[1]L'art. 3 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n 2397, e' sostituito dal seguente:

[2]«I gradi di ufficiale in congedo, che possono essere attribuiti ai singoli iscritti nei ruoli sono i seguenti,rispettivamente corrispondenti ai gradi gerarchici, di cui al R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, a fianco indicati:

  • a)Categoria magistrati: Tenente generale capo.......... grado 3° Tenente generale............... » 4° Maggior generale............... » 5° Colonnello.................... » 6° Tenente colonnello............. » 7° Maggiore....................... » 8° Capitano....................... » 9° Tenente........................ » 10°
  • b)Categoria cancellieri: Colonnello..................... grado 6° Tenente colonnello.............. » 7° Maggiore........................ » 8° Capitano........................ » 9° Tenente......................... » 10° Sottotenente.................... » 11°

[3]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 novembre 1967, n. 1175

1

La L. 22 novembre 1967, n. 1175 ha disposto (con l'articolo unico) che "A parziale modifica dell'articolo 1 della legge 12 maggio 1942, n. 652, i gradi che possono essere attribuiti ai cancellieri della giustizia militare, iscritti di diritto nel ruolo ordinario, categoria cancellieri, del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, sono i seguenti, rispettivamente corrispondenti alle qualifiche stabilite dalla tabella n. 15 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, a fianco indicate: maggior generale: cancelliere capo del tribunale supremo militare o cancelliere capo della procura generale militare; colonnello: cancelliere capo di prima classe; tenente colonnello: cancelliere capo di seconda classe; maggiore: cancelliere capo di terza classe; capitano: cancelliere di prima classe; tenente: cancelliere di seconda classe; sottotenente: cancelliere di terza classe."

Testo vigente dal 31 dicembre 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1942 al 31 dicembre 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 novembre 1967, n. 1175

    La L. 22 novembre 1967, n. 1175 ha disposto (con l'articolo unico) che "A parziale modifica dell'articolo 1 della legge 12 maggio 1942, n. 652, i gradi che possono essere attribuiti ai cancellieri della giustizia militare, iscritti di diritto nel ruolo ordinario, categoria cancellieri, del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, sono i seguenti, rispettivamente corrispondenti alle qualifiche stabilite dalla tabella n. 15 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, a fianco indicate: maggior generale: cancelliere capo del tribunale supremo militare o cancelliere capo della procura generale militare; colonnello: cancelliere capo di prima classe; tenente colonnello: cancelliere capo di seconda classe; maggiore: cancelliere capo di terza classe; capitano: cancelliere di prima classe; tenente: cancelliere di seconda classe; sottotenente: cancelliere di terza classe."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-05-12;652~art1 · fonte del testo