Art. 2
[1]L'art. 6 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, e' sostituito dal seguente:
[2]«I magistrati e i cancellieri della giustizia militare, di cui alla prima parte dei precedenti articoli 4 e 5, sono iscritti nel ruolo ordinario, rispettivamente, nella categoria magistrati e cancellieri, senza gravare sui posti di organico di cui al seguente comma.
[3]Per gli ufficiali inscritti a domanda, sono invece fissati i seguenti organici:
[4]Categoria magistrati:
[5]Colonnelli..................... n. 9 Tenenti colonnelli.............. » 22 Maggiori...........................» 23 Capitani........................ » 34 Tenenti......................... » 50 Categoria cancellieri: Maggiori........................ n. 4 Capitani........................ » 24 Tenenti e sottotenenti.......... » 107
[6]Gli ufficiali gia' inscritti, a domanda, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo ordinario, che si trovino in possesso di un grado per il quale il presente articolo non contempla posti in organico o che risultino in eccedenza rispetto all'organico stesso, sono mantenuti nel ruolo in soprannumero, rispettivamente, sino all'esaurimento e all'assorbimento.
Testo vigente dal 24 giugno 1942
