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Il Ministro per la grazia e giustizia, con decreto emanato su parere del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, autorizza la Cassa stessa ad aumentare l'importo delle quote di pensione qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al 10 per cento rispetto a quello che ha dato luogo alla precedente variazione delle pensioni.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 14 agosto 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;991~art15 · fonte su Normattiva