Adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori

Art. 3 — COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319

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Le pensioni indirette previste dai commi quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, numero 289, che ha sostituito l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono aumentate a lire 80 mila mensili, a decorrere dal primo gennaio 1970. Rimangono invariate le maggiorazioni a favore delle persone a carico. I superstiti di avvocati e procuratori, che abbiano liquidato il proprio conto presso la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori invece della pensione, ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, possono conseguire, ove si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, la pensione indiretta, previo rimborso alla Cassa, nel termine e con le modalita' che saranno stabilite dalla giunta esecutiva, dell'intero importo del conto personale gia' liquidato, maggiorato degli interessi legali. Il comma quarto dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e' soppresso.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 14 agosto 1975

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