Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1970 al 8 marzo 1973. Leggi il testo vigente →
E' dovuto un contributo di lire 2000 alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali sulle ordinanze emesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, dalle autorita' indicate nell'articolo 8 della stessa legge. La riscossione del contributo e' demandata alle stesse autorita' ed uffici cui anche e' demandata in via normale od in via coattiva la riscossione della sanzione amministrativa.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 8 marzo 1973
