Dal 1 gennaio 1984 gli importi degli assegni di superinvalidita' non reversibili, previsti dall'articolo 100 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, sono fissati nelle misure annue:

  • 1)lettera A...................... L. 7.200.000 2) lettera A-bis.................... L. 6.480.000 3) lettera B...................... L. 5.760.000 4) lettera C...................... L. 5.040.000 5) lettera D...................... L. 4.320.000 6) lettera E...................... L. 3.600.000 7) lettera F...................... L. 2.880.000 8) lettera G...................... L. 2.160.000 9) lettera H...................... L. 1.440.000

Testo vigente dal 7 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-02;111~art2 · fonte su Normattiva