L'importo annuo della pensione diretta, comprensivo della 13ª mensilita', a favore degli ufficiali giudiziari, e' pari all'importo della tabella unita alla presente legge corrispondente agli anni di servizio utile. A partire dal 1980, al 1 gennaio di ciascun anno, ai fini della liquidazione delle pensioni relative a cessazioni non anteriori all'anno stesso, gli importi della nuova tabella, di cui al primo comma, sono soggetti alla perequazione automatica prevista dall'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, prendendo a base la variazione percentuale dell'indice stabilito in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2 della stessa legge n. 177 e successive integrazioni e modificazioni.

Testo vigente dal 2 maggio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-27;167~art2 · fonte su Normattiva