Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915
Art. 19 — Destinatari della legge
Le norme della presente legge si applicano alle pensioni privilegiate ordinarie liquidate o da liquidarsi dallo Stato nonche' dagli altri fondi e casse richiamati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
Testo vigente dal 31 gennaio 1980
