A decorrere dal 1 gennaio 1976, gli assegni vitalizi, liquidati o da liquidarsi, per cessazioni dal servizio fino al 31 dicembre 1975, dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dall'Istituto postelegrafonici, per i quali non sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e sono posti a carico del Fondo sociale mediante costituzione di apposita gestione autonoma. L'assistenza sanitaria continua ad essere erogata nelle forme e carichi preesistenti.

Testo vigente dal 21 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-03-20;75~art11 · fonte su Normattiva