((Alle vedove ed ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita' e' concesso, per la durata di un anno dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima categoria, compreso l'assegno complementare nella misura di lire 180 mila annue, oltre gli aumenti di cui al precedente art. 8, purche' la domanda di pensione sia presentata entro un anno dalla, data di morte del militare o del civile. Qualora il decesso del dante causa sia avvenuto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita', l'assegno complementare di cui al precedente comma viene ridotto di un quinto. Dopo il predetto termine di un anno comincia a decorrere il trattamento pensionistico stabilito dalle tabelle G, H, I, L, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidita', vengono assimilati, a tutti gli effetti, alla vedova ed agli orfani di guerra di cui agli articoli 55, 62 e 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in deroga a quanto disposto dall'art. 69 della medesima legge)).

Testo vigente dal 21 dicembre 1961

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1957 al 21 dicembre 1961. 75 parole tolte, 142 parole aggiunte.

tolto: Il trattamento di pensione per le vedove e i figli di cui agli articoli 55, 62 e 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648, quando trattasi di mutilato o di invalido di prima categoriaaggiunto: Alle vedove ed ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita'tolto: , venuto a morte in conseguenza della mutilazione o della invalidita' che dette origine alla pensione diretta, e' concesso aggiunto: e' concesso, per la durata di un anno tolto: nella misura della sola aggiunto: dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima categoriaaggiunto: , compreso l'assegno complementare nella misura di lire 180 mila annue, oltre gli aumenti tolto: previsti dal precente aggiunto: di cui al precedente art. 8, purche' la tolto: relativa domanda aggiunto: domanda di pensione sia presentata entro tolto: l'anno dalla aggiunto: un anno dalla, data di morte del militare o del civile tolto: pensionatoaggiunto: . Qualora il decesso del dante causa sia avvenuto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita', l'assegno complementare di cui al precedente comma viene ridotto di un quinto. Dopo il predetto termine di un annotolto: , comincia a decorrere tolto: la pensione nella misura tabellare di cui alle aggiunto: il trattamento pensionistico stabilito dalle tabelle G, H, I, L, tolto: annesse alla aggiunto: della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioniaggiunto: . La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidita', vengono assimilati, a tutti gli effetti, alla vedova ed agli orfani di guerra di cui agli articoli 55, 62 e 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in deroga a quanto disposto dall'art. 69 della medesima legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-26;616~art12 · fonte del testo