E' soppressa, come emolumento a se' stante, per i titolari di pensioni, o di assegni di guerra, dirette ed indirette, l'indennita' di caropane istituita con il decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni. L'ammontare dell'indennita' di caro-pane spettante prima dell'entrata, in vigore della presente legge ai titolari di pensioni, o di assegni di guerra, dirette ed indirette, ai sensi del citato decreto legislativo, e' conservato a titolo di assegno personale da riassorbire nei miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti e che comportino variazioni nel trattamento pensionistico complessivo. Detto assegno personale e' ridotto della stessa misura gia' stabilita per l'indennita' di caro-pane allorche' si verifichino le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote dell'indennita' medesima per le persone di famiglia, a norma del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Resta fermo l'obbligo, per i pensionati, di denunziare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette.

Testo vigente dal 1 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-07-26;616~art15 · fonte del testo