Per gli invalidi della prima categoria con o senza assegni di superinvalidita' e' istituito l'assegno complementare, non riversibile, in misura fissa di lire 180 mila annue.34

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 novembre 1964, n. 1266

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La L. 25 novembre 1964, n. 1266 ha disposto con l'art. 1) che "L'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, a favore degli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegni di superinvalidita' e' elevato nelle seguenti misure: 1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera A: da lire 180.000 a lire 660.000 annue; 1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera A-bis: da lire 180.000 a lire 612.000 annue; 1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera B: da lire 180.000 a lire 510.000 annue; 1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera C: da lire 180.000 a lire 516.000 annue; 1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera D: da lire 180.000 a lire 492.000 annue; 1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera E: da lire 180.000 a lire 468.000 annue; 1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera F: da lire 180.000 a lire 408.000 annue; 1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera G: da lire 180.000 a lire 384.000 annue; 1ª categoria senza superinvalidita': da lire 180.000 a lire 324.000 annue."

L. 18 maggio 1967, n. 318

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La L. 18 maggio 1967, n. 318 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "L'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, a favore degli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' stabilito nella misura unica di lire 324.000 annue."

Testo vigente dal 30 maggio 1967

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 maggio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1964 al 30 maggio 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 maggio 1967, n. 318

    La L. 18 maggio 1967, n. 318 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "L'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, a favore degli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' stabilito nella misura unica di lire 324.000 annue."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-26;616~art3 · fonte del testo