Art. 1 — Nuovi importi degli assegni di superinvalidità
A decorrere dal 1› maggio 1990 gli importi base annui degli assegni di superinvalidita' in atto previsti dalla tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni, sono aumentati come indicato nell'allegato I alla presente legge.
Testo vigente dal 7 gennaio 1991
