Art. 4 — Estensione dei miglioramenti economici ai grandi invalidi per servizio
Ai sensi della legge 29 gennaio 1987, n. 13, i miglioramenti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge a favore dei grandi invalidi di guerra, si applicano agli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonche' alle categorie dei dipendenti civili dello Stato.
Testo vigente dal 7 gennaio 1991
