La disciplina delle imposte di registro e di bollo, delle imposte ipotecarie, dei tributi catastali, delle tasse di concessioni governative e dei diritti erariali sui pubblici spettacoli sara' riveduta secondo criteri di coordinamento con le riforme previste dagli articoli precedenti e di semplificazione dei sistemi di determinazione dell'imponibile e di applicazione dei tributi. Sara' inoltre adeguata alla direttiva del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali. Le disposizioni da emanare dovranno in particolare prevedere:

  • 1)l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria sulle trascrizioni e dei tributi catastali sugli atti che prevedono corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto e l'assoggettamento di tali atti alla registrazione solo in caso d'uso sempreche' non si tratti di atti pubblici o di scritture private autenticate;
  • 2)la revisione e la razionale determinazione delle aliquote, salvo quanto disposto al numero 1), e la contemporanea abolizione delle esenzioni e delle riduzioni attualmente previste, ad eccezione di quelle stabilite per le societa' di mutuo soccorso, le cooperative e loro consorzi, nonche' di quelle previste per i trasferimenti di terreni destinati alla formazione od arrotondamento delle imprese agricole diretto-coltivatrici;
  • 3)l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie afferenti i trasferimenti a titolo oneroso di immobili e di diritti immobiliari a favore di comuni, province e regioni;
  • 4)la semplificazione delle tariffe e delle tabelle ed il raggruppamento degli atti e fatti imponibili soggetti ad onere tributario uguale o tra i quali non sussistano ragioni di discriminazione;
  • 5)l'esenzione dall'imposta di bollo dei documenti relativi a rapporti soggetti alla imposta sul valore aggiunto nonche' degli atti relativi alla riscossione dei tributi;
  • 6)la revisione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, giochi e divertimenti implicante l'attenuazione delle aliquote per i corrispettivi piu' modesti sino a 300 lire nette, una fascia ridotta fino a 1.300 lire nette, una seconda fascia d'imposta fino a 8.000 lire nette ed una aliquota maggiorata per corrispettivi superiori;
  • 7)revisione delle imposte e tasse afferenti i procedimenti civili, penali ed amministrativi per raggiungere il fine di rendere piu' spediti i procedimenti, anche con la possibilita' di eliminare le imposte di bollo su atti e documenti e di sostituirle con una imposta una tantum; eliminare ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

Testo vigente dal 16 ottobre 1971

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 168/1989

    Questione inammissibile
    29 marzo 1989

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, d.P.R. 6 ottobre 1978 e del combinato disposto dagli artt. 17, secondo comma, 10, n. 11, legge 9 ottobre 1971, n. 825, 7 legge 10 maggio 1976, n. 249, e 7, ultimo comma, d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, sollevate, in riferimento agli artt. 25, 76 e 77 della…

    Art. 25 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 7 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 426/1987

    Questione infondata
    26 novembre 1987

    Intervenuta una nuova disciplina, che modifichi le disposizioni anteriormente denunciate, va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo perche` riesamini la rilevanza alla stregua della sopravvenuta normativa. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost. e in relazione alla direttiva CEE n. 335 del 17 luglio 1969 e all'art. 7 l. 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 4, lett. e), tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, concernente l'assoggettamento all'imposta di registro di prestiti contratti sotto forma di obbligazioni; nonche` - in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 7, primo comma, della L. 9 ottobre 1971, n. 825 e dell'art. 47, terzo e quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, in relazione alla omessa esenzione da imposta degli aumenti di capitale a ripianamento di perdite. Lo jus superveniens - d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - ha disposto, con efficacia retroattiva, la modifica delle sopradette disposizioni relativamente alle quali era stata sollevata questione di costituzionalita`).

    Art. 11 cost. · Art. 76 cost. · Art. 10 cost. · Art. 7 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 156/1987

    Questione infondata
    13 maggio 1987

    L'art. 7 della legge-delega per la riforma tributaria non ha omesso di fissare adeguatamente i principi e criteri direttivi cui il Governo doveva attenersi nella revisione della disciplina dell'imposta di registro. Esso, infatti, non opera un mero rinvio alla direttiva del Consiglio delle Comunita` Europee 17 luglio 1969 n. 335, ne` lascia al delegato liberta` in ordine all'attuazione di essa, ma impone il rispetto dei criteri fondamentali della riforma tributaria, enuncia la regola della sottoposizione ad imposta degli atti giuridici posti in essere da tutti i soggetti - salve le esenzioni ed agevolazioni ivi specificate - e dispone, altresi`, in merito alle aliquote, alla semplificazione delle tabelle e al raggruppamento degli atti e fatti imponibili. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 76 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 7, L. 9 ottobre 1971 n. 825).

    Art. 76 cost. · Art. 7 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;825~art7 · fonte su Normattiva