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[1]Le disposizioni di cui all'articolo 5, n. 4, della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953 n. 492 e successive modificazioni, concernenti l'imposta di bollo sui vaglia cambiari all'ordine delle aziende di credito di cui all'articolo 5 della legge bancaria e degli istituti ed enti contemplati dall'articolo 41 di detta legge e dell'articolo 1 del decreto-legge 23 agosto 1946, n. 370, sono sostituite dalle seguenti: "Per quelli con scadenza non superiore ad un mese la stessa imposta di cui al n. 1, lettera a); per quelli con scadenza superiore ad un mese e sino a sei mesi la stessa imposta di cui al n. 1, lettera b); per quelli con scadenza superiore ai sei mesi o in bianco l'imposta di cui al n. 1, lettera d), ridotta alla meta'".

[2]La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 18 novembre 1961

[4]GRONCHI

[5]FANFANI - TRABUCCHI - GONELLA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Testo in vigore dal 19 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

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