Art. 5 — COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734
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L'indennita' per il servizio di piena, diurno e notturno, prevista a favore degli ufficiali idraulici dall'art. 6 del decreto Ministeriale 8 agosto 1925, e' elevata a lire 600 per il servizio diurno ed a lire 900 per quello notturno. Quando il servizio di piena diurno si protragga nella notte sara' corrisposta una indennita' di lire 150 per ogni ora di prestazione di servizio notturno. In ogni caso il cumulo delle indennita' diurne e notturne non dovra' superare la somma di lire 1200. L'indennita' per il servizio di piena, diurno e notturno, prevista, a favore degli incaricati stabili, dall'art. 40 del decreto Ministeriale 1 ottobre 1925, e' elevata a lire 450 per il servizio diurno ed a lire 675 per il servizio notturno. Quando il servizio di piena diurno si protragga nella notte sara' corrisposta una indennita' di lire 112,50 per ogni ora di prestazione di servizio notturno. In ogni caso il cumulo delle indennita' diurne e notturne non dovra' superare la somma di lire 900. L'indennita' per il servizio idrometrico prevista dall'art. 40, quarto comma, del decreto Ministeriale 1 ottobre 1925, e' elevata a lire 675.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1956 al 25 novembre 1973
