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Nel periodo che intercorre fra la cessazione dello stipendio o salario e l'inizio del trattamento di quiescenza e corrisposto al pensionato, senza interruzione di continuita', dal medesimo ufficio da cui dipendeva all'atto della sua cessazione dal servizio, un trattamento di liquidazione provvisoria della pensione, ferma restando in ogni caso la riserva del conguaglio.

Testo in vigore dal 20 maggio 1949 al 31 agosto 1972

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 846/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, L. 29 aprile 1949 n. 221, nella parte in cui prevede la ripetibilità dei ratei di pensione liquidati in via provvisoria riscossi in buona fede ed utilizzati per necessità di vita. Non vi e` contrasto con il principio giurisprudenziale della ritenzione di tali somme atteso il carattere provvisorio, salvo conguaglio, dell'erogazione. Comunque la stessa amministrazione può effettuare la divisione del dovuto in ratei ed esonerare il debitore dal pagamento degli interessi anche in considerazione delle sue condizioni economiche.

    Art. 3 cost. · Art. 3 Adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato · Art. 206 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 23 Adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;221~art23 · fonte del testo