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Nel periodo che intercorre fra la cessazione dello stipendio o salario e l'inizio del trattamento di quiescenza e corrisposto al pensionato, senza interruzione di continuita', dal medesimo ufficio da cui dipendeva all'atto della sua cessazione dal servizio, un trattamento di liquidazione provvisoria della pensione, ferma restando in ogni caso la riserva del conguaglio.
Testo in vigore dal 20 maggio 1949 al 31 agosto 1972
