Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e' sostituito dal seguente: "Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore, il supplemento e' di L. 3.300".

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-27;284~art4 · fonte su Normattiva