Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e' sostituito dal seguente: "Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore, il supplemento e' di L. 3.300".
Testo vigente dal 11 giugno 1977
