[1]Articolo II Disposizioni della Convenzione rese inoperanti
[2]Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo II, del paragrafo 1 dell'articolo III e degli articoli da VI a XIV incluso della Convenzione sono considerate inoperanti a datare dal 1 luglio 1976.
Testo vigente dal 3 luglio 1978
