[1]Articolo III Aiuto alimentare internazionale

[2]1. Le parti al presente Protocollo hanno convenuto di fornire, a titolo di aiuto alimentare ai paesi in via di sviluppo, grano, cereali secondari o i loro prodotti derivati, propri al consumo umano e di un tipo e di una qualita' accettabili, oppure l'equivalente in contanti per gli importi annui minimi specificati al successivo paragrafo 2. 2. Il contributo annuo minimo di ciascuna delle parti al presente Protocollo e' fissato come segue:

[3]tonnellate metriche

[4]Argentina......................... 23.000 Australia........................ 225.000 Canada.......................... 495.000 Comunita' economica europea.............. 1.287.000 Stati Uniti d'America................. 1.890.000 Finlandia......................... 14.000 Giappone......................... 225.000 Svezia.......................... 35.000 Svizzera......................... 32.000

[5]3. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, ogni parte che avra' firmato il suddetto Protocollo in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo V, oppure che vi avra' aderito in conformita' delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo VII, sara' ritenuta enumerata al paragrafo 2 dell'articolo III, con il contributo minimo che le sara' assegnato in conformita' delle disposizioni pertinenti dell'articolo V o dell'articolo VII di questo Protocollo.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-06-03;312~protocollo-artiii · fonte su Normattiva