[1]ARTICOLO II. (Disposizioni della Convenzione rese inoperanti).
[2]Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo II, del paragrafo 1 dell'articolo III e degli articoli da VI a XIV incluso della Convenzione sono considerate inoperanti a datare dal 1 luglio 1978.
Testo vigente dal 19 luglio 1980
