[1]Articolo III Aiuto alimentare internazionale

[2]1. Le parti contraenti del presente protocollo hanno convenuto di fornire ai paesi in via di sviluppo, a titolo di aiuto alimentare, grano, cereali secondari o loro prodotti derivati, adatti al consumo umano, di tipo e qualita' accettabili, o l'equivalente in contanti per gli importi minimi annui specificati al paragrafo 2 qui di seguito. 2. Il contributo minimo annuo di ciascuna parte contraente del presente protocollo e' fissato come segue:

[3]Tonnellate ---------------------------------------------------------------------

[4]Argentina 23.000 Australia 225.000 Canada 495.000 Comunita economica europea 1.287.000 Finlandia 14.000 Giappone 225.000 Stati Uniti d'America 1.890.000 Svezia 35.000 Svizzera 32.000

[5]3. Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, ogni parte che avra' firmato il medesimo in conformita' del paragrafo 2 dell'articolo V o che vi avra' aderito in conformita' dei paragrafi 2 o 3 dell'articolo VII sara' considerata come indicata nel paragrafo 2 dell'articolo III, con il contributo minimo che le sara' assegnato in conformita' delle disposizioni pertinenti dell'articolo V o dell'articolo VII.

Testo vigente dal 16 giugno 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;305~protocollo-artiii · fonte su Normattiva